LOCKDOWN! Chiuse tutte le attività di beni o servizi non necessari. Una crisi epocale.
Si sono susseguiti diversi provvedimenti del governo, con i D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 si è disposta sino al 3 aprile 2020 la chiusura di tutte le attività non necessarie.
Con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”), gli incentivi dapprima previsti solo per la zona rossa della Lomabardia sono stati estesi a tutto il territorio nazionale.
Ripercussioni sull’economia delle attività commerciali che dovranno a fatica resistere in attesa che venga concessa nuovamente la possibilità di esercitare la propria attività.
Per il pagamento del canone di locazione delle attività commerciali, in assenza di espressa pattuizione, riteniamo applicabile l’art. 1464 c.c.: Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.
Pur in considerazione dell’impossibilità temporanea di esercitare la propria attività, il contratto rimarrà valido, ma il soggetto inadempiente non risponderà per il ritardo nell’adempimento ex art. 1256 c.c.: L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
La sua morosità sarà incolpevole (v. l’art. 91 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia”).
Qualora invece si riuscisse ad eseguire il pagamento del canone di locazione relativo al mese di marzo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 si potrà accedere ad un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione.
Ribadiamo pertanto che i canoni di locazione relativi al periodo di chiusura dell’attività sono dovuti e non potranno essere annullati o sospesi, ma nell’ottica della collaborazione e del buon senso è consigliabile addivenire ad un accordo per il pagamento dei canoni nel periodo di chiusura forzata magari con un differimento degli stessi o una dilazione dalla ripresa dell’attività.
La formale riduzione del canone, se regolarmente registrata presso l’Agenzia delle Entrate, eviterà al locatore di dover versare le imposte sulle somme che risultano da contratto ma non effettivamente incassate.