Tra tutti i lavoratori che anche in periodo di quarantena non possono interrompere lo svolgimento delle proprie mansioni per garantire il funzionamento dei servizi primari della nazione, i più esposti al rischio del contagio sono senza dubbio medici, infermieri ed in generale tutto il personale sanitario.
E’ opportuno domandarsi quindi, quali tutele siano poste a salvaguardia di questa categoria professionale allorquando, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, dovessero contrarre il COVID19.
L’INPS fornisce una esauriente risposta a tale interrogativo con la nota 3675 del 17 marzo 2020, in merito alla quale precisa che:
“ La nota del 17 marzo 2020, prot. n. 3675, chiarisce che i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.
L’Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, devono assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio. Per i datori di lavoro assicurati all’Inail l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto con la denuncia/comunicazione d’infortunio.
Resta fermo, inoltre, l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio.
Ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, il termine iniziale è quello della data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma.
Sono esclusi i dipendenti sanitari posti in quarantena per motivi di sanità pubblica, salvo che risultino positivi al test di conferma e, in questo caso, sono tutelati per l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Nel caso in cui, infine, gli eventi infettanti siano intervenuti durante il percorso casa-lavoro, si configura l’ipotesi di infortunio in itinere”.
E’ quindi possibile ricevere le tutele destinate dall’INAIL ai canonici infortuni sul lavoro, anche ove si contragga il COVID19 nello svolgimento delle proprie mansioni in ambito sanitario.
Già una consolidata giurisprudenza in materia riconduceva le affezioni morbose nell’alveo degli infortuni sul lavoro. A tale riguardo si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6390 del 1998 affermando che:
“costituisce principio consolidato che causa violenta da infortunio è da considerarsi anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomico – fisiologico, semprechè tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo – sia in rapporto (accertabile anche con ricorso a presunzioni semplici) con lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Da tempo dunque l’orientamento delle Corti è votato ad equiparare la causa virulenta di origine biologica a quella violenta costituente il presupposto fondante per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro ex art. 2 D.p.r. 1124/65.
Ulteriore presupposto necessario per ottenere l’indennizzo è chiaramente che il contagio sia avvenuto in conseguenza dello svolgimento dell’attività lavorativa, restando escluso da ogni tutela il comportamento del lavoratore volto a soddisfare mere esigenze personali della vita privata che abbiano condotto a contrarre la malattia.