Nel Decreto Cura Italia è stato previsto per le PMI la possibilità di usufruire del Fondo Centrale Di Garanzia e la Cassa depositi e prestiti per sostenersi. L’erogazione di finanziamenti alle PMI sarà dunque potenziata grazie al rafforzamento dell’intervento del Fondo centrale di garanzia.
Il governo ha introdotto con l’articolo 49 del Dl 18/2020 numerose disposizioni che ampliano i volumi di operatività del Fondo centrale a favore delle PMI, azzerando i costi di intervento, tramite una specifica provvista di 1,5 miliardi di euro. Il comma 1 dell’articolo 49 prevede in particolare che, per un periodo di nove mesi, gli interventi del Fondo centrale di garanzia siano così impostati:
– GRATUITI neutralizzando sia la commissione di intervento che le commissioni di mancato perfezionamento dell’istruttoria;
– DI MAGGIOR IMPORTI la percentuale massima di garanzia è aumentata all’80% in tutti i casi, e per le contro garanzie al 90%; le percentuali valgono all’interno di un primo limite quantitativo di 1,5 milioni per linea e di un secondo limite, cumulativo, di 5 milioni per impresa (doppio di quello attuale) nel rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato;
– ESTESI A RI-FINANZIAMENTI possono costituire oggetto di garanzia/contro garanzia anche le erogazioni per rifinanziare debiti pre-esistenti, purché l’istituto erogante provveda a erogare credito addizionale in ragione di un 10% minimo di incremento rispetto al debito residuo. È evidente il vantaggio per l’ente erogante, in quanto ottiene garanzia o contro garanzia non solo per il 10% di nuova finanza, ma di fatto anche per il pregresso che viene rifinanziato (il quale non verrebbe invece coperto dall’intervento del Fondo in presenza di moratoria ex articolo 56, limitato alle rate in scadenza fino al 30 settembre).
Spetta alle singole banche predisporre l’operatività interna, consentendo alla concessione creditizia di disporre di istruzioni e modelli che garantiscano un rapido smistamento delle richieste, così da filtrare le pratiche di finanziamento in grado di accedere al meccanismo di garanzia previsto dall’articolo 49. Il Fondo centrale avrà una operatività ridotta infatti le richieste di intervento subiranno un’istruttoria, basata solo sui dati storici dell’ultimo bilancio approvato dell’impresa finanziata, con esclusione degli indicatori andamentali che potrebbero essersi deteriorati. Restano esclusi dall’intervento del Fondo i finanziamenti richiesti dalle imprese che si trovano in una posizione di “sofferenza” finanziaria, “inadempienza probabile” (Utp) e “in difficoltà”, prendendo in considerazione i soggetti che hanno perdite superiori al 50% del patrimonio netto. Tutti casi in cui sarà difficile concedere garanzia per nuovi finanziamenti.